-
Dettagli
-
Scritto da Patrizia Nesi
Si ricorda quanto stabilito dal Garante della Privacy nell'allegato "La scuola a prova di Privacy", a pagina 14 e 15.
"Gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di conoscibilità stabilito dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. È necessario però che, nel pubblicare i voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, l’istituto scolastico eviti di fornire, anche
indirettamente, informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali.
Infatti, già il Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) aveva definitivamente chiarito che gli esiti finali degli esami di primo e disecondo ciclo sono da rendere pubblici. Sugli esiti degli scrutini delleclassi intermedie il Garante della Privacy afferma che «non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti
in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza».