Oggetto: Informativa Istruzione Parentale - Aspetti normativi e operativi.
Istruzione parentale.
Nella presente informativa si utilizza l’espressione “istruzione parentale” nella consapevolezza che sono in uso diverse modalità per indicare questo tipo d’istruzione.
La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l’articolo 34 della Costituzione. Un’alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall’istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, indicata anche con termini anglosassoni quali: homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia diprovvedere direttamente all’educazione e all’istruzione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell’istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un’apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnicao economica per provvedere all’insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto asostenere un esame di idoneità all’anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilitàgenitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolasticodel territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico dell’alunno. A controllare nonè competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.
(Fonte: https://www.miur.gov.it/istruzione-parentale)
Obbligo d’istruzione.
L’obbligo d’istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni.
I dieci anni dell’obbligo sono parte della formazione aperta a tutti e si collocano nell’ambito del diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione che, come è noto dall’ex art. 1 comma 622 L. n.296/2006 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), prevede che: “L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età”.
…omissis…L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni.…omissis… L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico 2007/2008.” L’obbligo d’istruzione, quindi, mira a garantire a tutti l’acquisizione delle competenze di base e coinvolge, in particolare, la responsabilità condivisa dei genitori, cui competono le scelte tra le diverse tipologie di scuola e le opzioni del tempo scuola e delle istituzioni scolastiche da cui dipende l’adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli d’apprendimento e di formazione. Comunque è il caso di precisare che nell’ordinamento scolastico italiano è obbligatoria l’istruzione primaria, ma non la frequentazione di una scuola pubblica o privata. L’art. 1 comma 4 del D.lgs. 76/2005, “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione a norma dell’art. 2 comma 1 lettera c) della l. 53/2003”, prevede che: “I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all’istruzione dei propri figli, ai fini dell’esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne le capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità che provvede agli opportuni controlli”.
Secondo l’art. 5 del D.lgs 76/2005: “Responsabili dell’adempimento del dovere d’istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche e formativa. Alla vigilanza sull’adempimento del dovere d’istruzione e formazione provvedono:
Il momento dell’iscrizione assume un significato particolare e si perfeziona con la frequenza scolastica. L’obbligo alla frequenza può essere assolto non solo nelle scuole statali e paritarie, ma anche attraverso “l’istruzione familiare”. In questo caso, a garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione, il minore è tenuto a sostenere, ogni anno, l’esame d‘idoneità per l’ammissione all’anno successivo. Coloro che intendano provvedere in proprio all’istruzione dei minori soggetti all’obbligo, devono rilasciare al Dirigente della scuola del territorio di residenza, apposita dichiarazione – da rinnovare anno per anno – di possedere “la capacità tecnica ed economica” per provvedervi. Il Dirigente medesimo ha l’onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione. Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad esame d’idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché, in ogni caso, al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Inoltre, tutti gli obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo d’istruzione. In particolare, per quanto attiene alle scuole d’istruzione secondaria di secondo grado, ad integrazione della C.M. n.101 del 30 dicembre 2010, la nota MIURAOODGOS prot. n. 781/R.U.U. del 04.02.2011 ed un recente parere espresso dal Consiglio di Stato in data 19.1.2011 n.579 su un ricorso straordinario al Capo dello Stato, portano a ritenere che l’istruzione parentale costituisca modalità di assolvimento dell’obbligo d’istruzione alternativa alla frequenza dei primi due anni degli istituti d’istruzione secondaria di secondo grado o alla frequenza dei percorsi d’istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di una qualifica. Pertanto, da un’interpretazione logico-sistematica della normativa deriva che “l’educazione parentale” può riguardare l’intera fascia dell’obbligo d’istruzione e deve tendere, come le altre modalità di adempimento, al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo e all’acquisizione dei saperi e delle competenze relativi ai primi due anni d’istruzione secondaria superiore.
Alla luce di tali norme, di rango primario, pare agevole precisare:
L’ordinamento scolastico italiano è fondato sul valore legale dei titoli di studio, che trova il proprio riferimento normativo più autorevole nell’art. 33 comma 5 della Costituzione. I titoli di studio scolastici con valore legale sono di due tipi: quelli intermedi e quelli finali. Quelli intermedi riguardano la “idoneità” alla frequenza di una determinata classe. Quelli finali sono rilasciati al superamento di un esame di Stato (oggi previsto sia al termine del primo ciclo che al termine del secondo ciclo d’istruzione). L’istituto dell’istruzione parentale è riconosciuto idoneo dall’ordinamento per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, ma non anche per il rilascio di titoli di studio aventi valore legale.
Anche le scuole non paritarie, previste dall’ordinamento, assicurano l’assolvimento dell’obbligo, ma non possono rilasciare titoli né intermedi né finali, aventi valore legale (come invece è riconosciuto alle scuole statali o paritarie). I titoli finali poi, comportando il superamento di un esame di Stato, vedono il coinvolgimento di una Commissione esaminatrice che opera quale organo dello Stato. Di norma alla valutazione scolastica, che costituisce il titolo di studio avente valore legale, gli studenti arrivano attraverso un percorso caratterizzato dalla frequenza della scuola. L’art. 192 del Tu 297/1994 al comma 1 prevede che: “Per coloro che non provengono da istituti e scuole statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, l’accesso alle classi successive alla prima ha luogo per esame d’idoneità”. La C.M. 27 del 05/04/2011 stabilisce quanto segue:
Occorre precisare, inoltre, che l’unico modo per accertare, da parte della scuola, che venga effettivamente svolto l’insegnamento-apprendimento, come si evince dalla nota prot. 5693 del 20 giugno 2005, è quello di verificare annualmente che i bambini ed i ragazzi abbiano effettivamente appreso quanto stabilito dagli obiettivi di apprendimento, “soltanto attraverso esami d’idoneità per
il passaggio alla classe successiva, indipendentemente dalla circostanza che gli studi vengano proseguiti privatamente o presso una scuola del sistema nazionale d’istruzione. Tale linea realizza anche … la possibilità di fornire al giovane interessato una documentazione storica e periodica del suo percorso formativo”. Pertanto, la necessità della verifica annuale tramite esami d’idoneità deriva direttamente dalla normativa primaria, che stabilisce l’obbligo d’istruzione ed il correlato dovere di vigilanza.
A livello pratico, si pensa sia utile un quadro di riferimento per quanto riguarda le procedure da attivare.
TEMPI |
AZIONE |
MODULISTICA |
Preferibilmente nel periodo delle iscrizioni (gennaio / febbraio) per l’anno scolastico successivo. Quando si realizza la prima volta l’idea e comunque non oltre il 15 marzo e in seguito, annualmente, nel periodo delle iscrizioni. |
Avvio della procedura e conferma annuale |
MODULO A Comunicazione d’istruzione parentale - ritiro alunno dalla frequenza scolastica (Al DS) MODULO B Comunicazione d’istruzione parentale (Al Sindaco) |
In tempi iniziali |
Presentazione del PREVENTIVO di PROGRAMMA che anticipa il lavoro dell’alunno e deve tener conto delle Indicazioni Nazionali Ministeriali. |
MODULO UdA Unità di Apprendimento disciplinari |
Entro il 30 aprile di ogni anno |
Richiesta esame d’idoneità candidato esterno |
MODULO C Domanda d’esame d’idoneità / licenza fine ciclo ALLEGATO 1 PROGRAMMA SVOLTO |
L’Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Statte (TA) nelle rappresentanze di Dirigente e Personale Docente è a disposizione delle Famiglie, in un’ottica di dialogo, per tutti i momenti di possibile collaborazione che potranno verificarsi. In particolare per quanto concerne aspetti iniziali e finali dell’intera procedura.
Statte, 18 settembre 2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Rossana FORNARO
MODULO A: Comunicazione d’istruzione parentale - ritiro alunno dalla frequenza scolastica (Al DS)
MODULO B: Comunicazione d’istruzione parentale (Al Sindaco) MODULO UdA: Unità di Apprendimento disciplinari MODULO C: Domanda d’esame d’idoneità / licenza fine ciclo ALLEGATO 1: PROGRAMMA SVOLTO
MODULO A Comunicazione d’istruzione parentale - ritiro alunno dalla frequenza scolastica (Al DS)
Al Dirigente scolastico dell’I.C.S. “Giovanni XXIII Statte (TA)
Il sottoscritto nato a il in possesso del seguente titolo di studio professione e la sottoscritta nata a il in possesso del seguente titolo di studio professione ambedue residenti a in via/piazza n° genitori di nat a il DICHIARANO
COMUNICANO
che intendono provvedere direttamente all’istruzione del propri figli nel grado corrispondente alla classe
primaria / secondaria di primo grado avvalendosi dell’art. 30 della Costituzione e norme derivate, impegnandosi a far sostenere al _ propri figli l’esame annuale di idoneità alla classe successiva, presentando domanda presso una scuola statale o paritaria entro il 30 aprile dell’anno scolastico diriferimento. Statte,
Firma del padre
Firma della madre
Si allega fotocopia della carta d’identità dei richiedenti
Riservato Ufficio di Segreteria
I requisiti tecnici (in caso di istruzione diretta) / economici (in caso di istruzione privata) dei richiedenti risultano essere idonei.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossana FORNARO
MODULO B Comunicazione d’istruzione parentale (Al Sindaco)
Alla c.a. del Sindaco di ………………….
……………………………….
Il sottoscritto ……………………………, nato a ………………. il........................... e la sottoscritta
………………………., nata a …………..….. il ………….…..; ambedue residenti a ………………
in via ………………….., numero………… genitori di ……………………….., nato a ……………
il………………………
che intendono provvedere direttamente all’istruzione del proprio figlio.................................. ,
avvalendosi degli art. 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana e dell’art 147 del Codice Civile;
che si ritengono personalmente responsabili dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione del loro figlio per l’anno scolastico …./…. in ottemperanza al TU 297/1994 art. 113 e al D.Lgs 76/2005, art.5 comma 1;
che riconoscono al Sindaco del Comune di ……………… e al Dirigente Scolastico del
……………………………………………………………… Via ……………………………….., la vigilanza sull’adempimento del dovere di istruzione e formazione, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti;
di possedere, in ottemperanza al D.Lgs.76/2005 art.1 commi 4 e 5 e ai sensi e per gli effetti degli art.. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, le possibilità economiche o le capacità tecniche necessarie per provvedere direttamente all’istruzione del proprio figlio.
SalutandoLa cordialmente, La informiamo che nell’interesse primario di nostro figlio ci rendiamo fin da ora disponibili, nel caso lo ritenesse opportuno, ad incontrarLa per conoscerci personalmente.
Luogo e data…………………………………………
Firme di entrambi i genitori
Telefono ………………………………….
Mail ……………………………………....
Si allega fotocopia della carta d’identità dei richiedenti
MODULO UdA: Unità di Apprendimento disciplinari
Unità di Apprendimento disciplinare per Istruzione parentale Destinatario: ……………………………………………………………………. |
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Dati identificativi |
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Anno Scolastico ………-……… |
Classe ……………………….. |
Disciplina …………………….. |
Tempi I e II Quadrimestre |
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 dicembre 2006) …………………………………………………….. |
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (dalle NIN 2012) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |
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Obiettivi di apprendimento (dalle NIN 2012) NUCLEI FONDANTI ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… |
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ABILITÀ ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. |
CONOSCENZE ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. |
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Mediazione didattica |
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Metodi ………………………………….. ………………………………….. ………………………………….. |
Soluzioni organizzative ……………………. ……………………. |
Tempi I e II Quadrimestre |
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Controllo degli apprendimenti |
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Verifica delle competenze ………………………………….. ………………………………….. |
Documentazione ………………………………….. ………………………………….. |
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Statte, ………………… |
I Genitori |
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MODULO C: Domanda d’esame d’idoneità / licenza fine ciclo
Al Dirigente scolastico dell’I.C.S. “Giovanni XXIII Statte (TA)
I SOTTOSCRITTI
padre nato a ( ) il / /
madre nata a ( ) il / /
dell’alunno/a nato/a a
( ) il / / codice fiscale
residente in alla via
A tal fine allegano i Programmi di lavoro svolti e dichiarano:
Statte, / /
Il padre La madre
AVVISO PER LA GENTILE UTENZA
Al Personale docente del plesso Madre Teresa di Calcutta
Ai genitori degli alunni frequentanti il plesso Madre Teresa
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Ordinanza del Sindaco n.50 del 27 ottobre 2021
Si porta a conoscenza del personale docente in servizio nel plesso Madre Teresa di Calcutta e dei genitori degli alunni frequentanti il suddetto plesso che per permettere agli operatori designati dal Comune di effettuare i sopralluoghi e gli accertamenti tecnici necessari, il plesso sarà chiuso nelle giornate del 28 e 29 ottobre come da ordinanza del Sindaco n°50 del 27 ottobre 2021 allegata alla presente. Si porge un cordiale saluto.
Statte, 27 ottobre 2021
Il Dirigente Scolastico
Rossana Fornaro
Al Personale docente
Al DSGA
Oggetto: DECRETO di Indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022- 2022/2023-2023/2024.
VISTO il Testo Unico approvato con il D. Lgs. n. 297 del 16.04.1994, parte I - Titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sull’elezione del Consiglio di Istituto;
VISTA la Nota MI prot. 24032 del 6.10.2021 concernente le Elezioni degli organi collegiali a livellodi istituzione scolastica-a. s. 2021/2022;
VISTA la Nota USR Puglia 31902 del 7.10.21 concernente le Elezioni degli organi collegiali a livellodi istituzione scolastica-a. s. 2021/2022;
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto per decorso triennio, che si svolgeranno secondo la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’ordinanza medesima, nei seguenti giorni:
domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 12.00) e
lunedì 29 novembre 2021 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30)
Il Consiglio di Istituto dovrà durare in carica per il triennio 2021/2022-2022/2023-2023/2024, ai sensi del decimo comma dell’art.8 del D. Lgs. n. 297/94.
Nella Nota MI prot. 24032 del 6.10.2021 si forniscono, inoltre, indicazioni circa le modalità di svolgimento delle elezioni e si raccomanda, altresì, l’osservanza delle disposizioni del decreto legge
n.111 del 6 agosto 2021, come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021.
Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’eleggendo Organo collegiale sarà di 19 componenti così assegnati:
Le Elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di liste di candidati contrapposte, per ciascuna componente.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale insegnante spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale amministrativo e ausiliario spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le Componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, dovranno optare per una sola delle rappresentanze.
Le liste dei candidati sono presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale (sig.ra Patrizia Petrosillo, presso l’Ufficio di Segreteria) dalle ore 09.00
di lunedì 8 novembre 2021 alle ore 12.00 di lunedì 15 novembre 2021 (poiché il 14.11 cade di domenica), nelle ore d’ufficio.
I candidati devono essere elencati con l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo che rispetti l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima.
Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.
Le LISTE devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.
Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il seguente NUMERO di CANDIDATI:
Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista.
Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista.
Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna lista.
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee da tenersi da mercoledì 10/11/2021a venerdì 26/11/2021. Le richieste delle riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente scolastico entro giovedì 18/11/2021.
I seggi elettorali sono costituiti come di seguito indicato:
Ogni seggio elettorale deve essere composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario, scelti fra gli elettori dell’Istituto. Non possono far parte del seggio elettorale coloro che siano inclusi in liste di candidati. I docenti referenti di plesso sono invitati a consultare i genitori e far pervenire entro venerdì 19/11/2021 alla commissione elettorale i tre nominativi per procedere alla nomina dei componenti del seggio.
L’elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile accanto al suo cognome e nome sull’elenco degli elettori del seggio.
Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
Per la Componente del PERSONALE A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Sull’apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata,i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la apposizione di una croce
(X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o dell’infanzia dello stesso istituto, votano una sola volta.
Gli stampati necessari possono essere ritirati in segreteria
Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n.297/94, il CONSIGLIO di ISTITUTO si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n.297/94 e alle OO.MM. citate in premessa.
Si allegano alla presente: normativa cogente, prospetto scadenziario e modulistica di riferimento. Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porge un cordiale saluto.
Statte, 13 ottobre 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana FORNARO
MODULISTICA LISTE PERSONALE DOCENTE
MODULISTICA LISTE PERSONALE ATA
Nota USR Puglia OO.CC. 31902 del 7.10.21
Nota MI OO.CC. 24032 del 6.10.2021